Caso FISI-Kappa, la sentenza del Tribunale di Milano è una mazzata per la Federazione

Caso FISI-Kappa, la sentenza del Tribunale è una doccia fredda per la Federazione
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Caso FISI-Kappa, la sentenza del Tribunale di Milano è una mazzata per la Federazione

Oggi è arrivata (dopo due ordinanze) una sentenza di primo grado sul caso che, ormai da mesi, scuote via Piranesi dopo il cambio del partner tecnico con la scelta verso Armani. Il giudice Federico Salmeri ha condannato la FISI a risarcire un danno a BasicItalia (proprietaria di Kappa) che sarà quantificabile solo sull'intera durata di un contratto, quello con il marchio torinese, da considerarsi a tutti gli effetti valido sino alla stagione 2025/26 che porterà ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Una mazzata per la FISI e una vittoria, praticamente su tutto il fronte, per BasicItalia, ovvero Kappa nella causa che va avanti da tempo con la Federazione guidata dal rieletto presidente Flavio Roda, e che il Tribunale di Milano ha valutato quest'oggi con la sentenza emessa dal giudice Federico Salmeri.

L'azienda torinese, che ha vestito gli azzurri delle discipline invernali sino al termine della stagione 2021/22, ha sempre sostenuto che ci fosse un contratto di fornitura e sponsorizzazione confermato, avendo una prelazione in essere, anche per il quadriennio 2022/2026, mentre da via Piranesi nel frattempo era stato concluso un accordo con Armani, tanto che da questa annata tutti gli atleti delle nazionali hanno indossato i nuovi capi prodotti dal brand milanese.

La sentenza odierna stabilisce che FISI “va condannata ad adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto di fornitura e sponsorizzazione del 3 giugno 2021 concluso con BASIC”. Inoltre va inibita a FISI la conclusione di contratti di fornitura e sponsorizzazione con terzi diversi da BASIC (ed in concorrenza con BASIC in riferimento ai marchi ed ai beni prodotti e/o commercializzati da BASIC) per le stagioni agonistiche 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con diritto di prelazione per un eventuale rinnovo per ulteriori quattro stagioni agonistiche e quindi fino alla data di scadenza del termine della stagione agonistica 2029/2030.

Inibizione a FISI pure per l'utilizzo, nella propria attività agonistica (sia in gara che in allenamento) e mediatica, di articoli di abbigliamento che rechino marchi diversi da quelli indicati nel contratto del 3 giugno 2021 ed in concorrenza con BASIC; ad oggi il riferimento è Giorgio Armani Spa che, in data 27 giugno 2022, ha concluso un contratto di fornitura e sponsorizzazione nonostante FISI avesse in precedenza concluso il medesimo contratto con BASIC.

Il danno da risarcire? Non è stato ancora definito, in quanto sarà da calcolare su tutte le stagioni degli accordi stessi, ovvero fino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Viene aggiunto che “FISI è comunque inadempiente, in quanto se la proposta del 27 maggio 2021 è completa di tutti gli elementi contrattuali rilevanti e necessari per l'esercizio del diritto di prelazione di BASIC, allora la denuntiatio è stata correttamente comunicata e, per l'effetto dell'accettazione di BASIC, il contratto di fornitura e sponsorizzazione BASIC/FISI può dirsi concluso già in data 3 giugno 2021. Sicché la successiva conclusione del contratto con ARMANI viola l'esclusiva del contratto di fornitura e sponsorizzazione BASIC/FISI del 3 giugno 2021”.

Se per contro il Term Sheet contenesse condizioni contrattuali irrinunciabili per FISI, va da sé che “dette condizioni avrebbero dovuto essere inserite già nella proposta del 27 maggio 2021 in quanto evidentemente elementi contrattuali necessari per l'esercizio del diritto di prelazione da parte di BASIC. In tale ipotesi dunque FISI non ha correttamente manifestato la denuntiatio, per palese incompletezza dei suoi elementi necessari. Sicché, la conclusione del contratto con ARMANI è avvenuta in aperta violazione del patto di prelazione con BASIC, non avendo FISI inviato alcuna proposta in conformità alla clausola 10.3”.

Federazione che ha lamentato, nei confronti di Kappa, di aver prodotto e commercializzato dei Prodotti Replica con apposto il marchio AUDI, pur in assenza delle prescritte autorizzazioni, e avrebbe ritardato la consegna della seconda fornitura delle tute da gara destinate allo sci alpino per la stagione agonistica 2021/2022, prevista per la data del 27/10/2021. Inoltre, avrebbe ritardato la fornitura delle tute da gara dello skeleton per la stagione agonistica 2021/2022, circostanza che avrebbe obbligato gli atleti privi del predetto materiale ad utilizzare le tute da gara della precedente stagione, diverse per lay out e per composizione dei marchi degli sponsor della Federazione apposti, con notevoli danni di immagine per gli atleti e per conseguente responsabilità contrattuale della Federazione nei confronti degli sponsor. Inoltre, avrebbe comunicato in ritardo le proposte di lay out del materiale tecnico destinato all'utilizzo da parte degli atleti in occasione dei Giochi Olimpici di febbraio 2022, ma il Tribunale di Milano ha definito la domanda di FISI, che pretendeva un risarcimento addirittura di 12 milioni di euro, infondata.

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