La normativa fiscale consente di detrarre le spese per le attività sportive per i figli tra 5 e 18 anni. Quali sono i limiti e le spese che vi si possono includere? Approfondiamo la questione con Davide Franchi, Dottore Commercialista esperto in impianti sciistici che collabora con la nostra redazione.
Secondo la normativa vigente nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (Modello 730 o Redditi PF) è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi tra i 5 e 18 anni (anche se compiuti in corso d’anno, la detrazione spetta per l’intero periodo di imposta) presso associazioni sportive e impianti sportivi.
La spesa massima detraibile è pari a 210 euro per ciascun figlio, da ripartire tra i genitori. Per cui ad esempio, se le spese vengono sostenute al 50% da ciascun genitore, la detrazione ammessa sarà di 105 euro per ciascuno di essi.
Per beneficiare della detrazione è necessario conservare una fattura o ricevuta rilasciata dall’associazione o impianto sportivo in cui si devono poter individuare la ragione sociale dell’emittente, l’attività sportiva praticata e i dati anagrafici del ragazzo. È altresì necessario effettuare il pagamento con una forma tracciabile (bonifico, bancomat, carte di credito) e conservarne il relativo giustificativo.
La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di tale limite la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
QUALI SONO LE STRUTTURE SPORTIVE CHE DANNO DIRITTO ALLA DETRAZIONE?
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e alle modalità attuative fissate dal Decreto Ministeriale 28 marzo 2007, le strutture sportive che danno diritto alla detrazione, relativamente alle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento sono:
- associazioni sportive, nel cui ambito si intendono ricomprese le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica. Per semplificare rientrano i soggetti con la denominazione di ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e SSD (Società Sportiva Dilettantistica);
- palestre;
- piscine;
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Con riguardo a queste ultime il D.M. 28 marzo 2007 fornisce le seguenti precisazioni: “Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria)”
FIGLI SUGLI SCI, QUALI SPESE SONO DETRAIBILI?
Il quadro normativo sopra delineato ci fornisce due certezze.
La prima è che è possibile portare in detrazione le spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a tutti quei soggetti che hanno la forma giuridica di ASD e SSD, nel cui ambito rientrano ad esempio molti sci club.
La seconda è che le spese sostenute nei confronti di scuole sci e maestri di sci non sono detraibili. Le scuole sci sono infatti associazioni professionali e i singoli maestri lavoratori autonomi. Non rientrano quindi né tra le ASD e SSD, né tra i gestori di strutture e impianti sportivi. Come chiarito dal D.M. 28 marzo 2007, infatti la detrazione non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Tale informazione è confermata anche nei siti internet di diverse scuole sci, i quali indicano che le spese sostenute per i corsi di sci dei figli non possono essere detratte.
LO SKIPASS È DETRAIBILE?
La risposta a questa domanda è quella che presenta le maggiori incertezze. Interpretando il tenore letterale della norma si ritiene ragionevole pensare che lo skipass possa essere ricondotto tra le “spese per l’iscrizione annuale o l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica”, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate non si è mai specificatamente espressa in tal senso con nessuna circolare o documento esplicativo, e dunque la spesa potrebbe prestarsi a successive contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. A tal riguardo abbiamo rivolto il quesito anche alla rubrica de Il Corriere della Sera “l’esperto risponde”, in cui il Dottore Commercialista Angelo Francioso ha fornito un’interpretazione simile: “La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 (pubblicato nella GU del 9 maggio 2007, n. 106).
In effetti, gli impianti di risalita potrebbero essere considerati impianti sportivi, ma la prassi in merito non si è mai pronunciata in tal senso, quindi la spesa potrebbe essere contestata.”
A suggerire cautela a riguardo è la natura giuridica incerta dello skipass che può essere considerato sia un abbonamento sportivo che un titolo di viaggio per il trasporto sugli impianti a fune. Un intervento dell’Agenzia delle Entrate che includesse esclusivamente lo skipass in questa seconda fattispecie determinerebbe il venir meno del diritto alla detrazione.
Un’interpretazione di questo tipo sarebbe, tuttavia, di natura errata e penalizzante per l’attività sciistica. Vero che lo skipass è effettivamente un titolo di viaggio per il trasporto sugli impianti a fune, ma tale titolo assicura anche l’accesso alle piste da sci, verso cui il gestore ha particolari responsabilità e obblighi di sicurezza. Inoltre, si tratta di un titolo di viaggio esplicitamente dedicato ai praticanti di attività sportive nel comprensorio sciistico, esistendo altre tipologie di biglietto riservate ai differenti passeggeri che utilizzano gli impianti di risalita.
Un esplicito chiarimento in tal senso da parte dell’Amministrazione Finanziaria sarebbe auspicabile e toglierebbe ogni dubbio interpretativo.
Per l’effettiva fruizione della detrazione, l’ultima criticità potrebbe essere rappresentata dalla mancanza dei dati anagrafici del ragazzo a cui il biglietto è intestato. Tale problematica non sussiste per lo skipass stagionale, il cui titolo è nominativo. Per le altre tipologie di biglietto potrebbe essere risolta acquistando lo skipass nelle piattaforme di vendita online, in cui è solitamente possibile associare i biglietti a un preciso nominativo, assicurando, inoltre, una forma di pagamento tracciabile, come richiesto dalla legge.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
---|---|---|
Passo Costalunga | 13/13 | 65-105 cm |
Klausberg | 11/11 | 35-84 cm |
Obereggen | 18/20 | 10-40 cm |
Ghiacciaio Presena | 26/30 | 20-50 cm |
Alpe di Siusi | 21/24 | 50-80 cm |
Champoluc | 10/10 | 0-40 cm |
Paganella | 19/20 | 35-45 cm |
Pila Aosta | 12/14 | 20-30 cm |
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