Iva al 5% per le lezioni di sci, cosa cambia per i maestri?

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Iva al 5% per le lezioni di sci, cosa cambia per i maestri?

Il D.L. 113/2024, in vigore dal 10 agosto, ha introdotto l'aliquota iva agevolata del 5% per le prestazioni professionali dei maestri di sci, in precedenza esenti da imposta. Nell'articolo spieghiamo cosa cambia per la professione e i motivi per cui le principali associazioni di categoria, AMSI e COL.NAZ., sono soddisfatte di questo provvedimento.

Il 9 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 113/2024, in vigore dal 10 agosto 2024, con il quale viene introdotta l’IVA agevolata del 5% per le prestazioni professionali dei maestri di sci, sia che l’attività venga svolta a titolo individuale sia in forma aggregata (Scuole di sci: art. 5, comma 1).

Il provvedimento risponde alle esigenze di armonizzazione della normativa IVA a livello europeo. Negli ultimi anni, per mezzo di diverse sentenze, la Corte di Giustizia Europea ha infatti ritenuto illegittima l'esenzione IVA per le attività delle scuole sportive, da sempre applicata per prassi amministrativa in Italia, in analogia all'esenzione vigente per le prestazioni didattiche erogate dagli istituti scolastici. 

Nel 2022 a togliere ogni dubbio è intervenuta la Direttiva UE n. 542 che ha esplicitamente incluso nell'elenco di beni e servizi che danno diritto ad aliquote Iva ridotte (fino al 5%), anche l'erogazione di corsi per attività sportiva. 

Il provvedimento del recente Decreto "Omnibus" risponde quindi alle improcrastinabili esigenze di adeguamento della normativa italiana a quella comunitaria. L'armonizzazione dell'IVA a livello comunitario è infatti uno dei punti u cui si fonda il principio di libero commercio europeo e una parte del suo gettito alimenta direttamente le entrate del bilancio dell'Unione Europea.

Le principali associazioni di categoria, AMSI e COLNAZ, hanno dunque espresso gradimento per il provvedimento: con la Direttiva UE del 2022 non vi era più alcuna possibilità di mantenere la "storica" esenzione IVA, con l'imposta che viene ora applicata nella misura più ridotta possibile. Il secondo motivo di soddisfazione è rappresentato dal fatto che con il Decreto Legge in questione, le prestazioni erogate anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, si intendono comprese tra quelle esenti, in linea con precedente e consolidata interpretazione amministrativa. Si tratta di un passaggio fondamentale che mette al riparo l'attivita svolta precedentemente da scuole e maestri di sci, la quale, altrimenti, avrebbe potuto essere esposta a meccanisimi di recupero dell'IVA non versata, con relativi interessi e sanzioni per il tardivo versamento.

 

IVA AL 5% COSA CAMBIA PER I MAESTRI DI SCI?

L'IVA, per scelta legislativa, è un'imposta che grava sui consumatori finali, tassando l'incremento di valore di beni e servizi nei passaggi della filiera produttiva. 

L'IVA al 5% porterà probabilmente un pari adeguamento tariffario nei confronti dei clienti di scuole e maestri di sci. A livello finanziario, le scuole non dovrebbero subire impatti significativi. L'imponibilità IVA delle prestazioni professionali renderà possibile la piena detraibilità dell'IVA sulle spese inerenti l'attività, in precedenza non possibile con la fatturazione in esenzione da imposta. Trattandosi di spese che presentano quasi sempre aliquote iva superiori, nella misura del 10% e del 22%, sarà probabile presentare liquidazioni periodiche con un credito IVA. Somma che potrà essere recuperata sia in compensazione con altri tributi erariali e prevenziali che tramite richiesta di rimborso all'Agenzia delle Entrate. 

 

PER I MAESTRI DI SCI IN REGIME FORFETTARIO NON CAMBIA NULLA

Le novità introdotte dal D.L. 113/2024 non influiscono sui maestri di sci che svolgono la professione con la propria partita IVA individuale applicando il regime forfettario, il quale è escluso, per esplicita previsione normativa, dal campo di applicazione dell'IVA. 

Tra i principali requisiti necessari per applicare il regime vi sono il fatturato annuo inferiore agli 85.000 € e non detentere partecipazioni in altre imprese o associazioni professionali. 

Il regime forfettario non dà diritto né alla detraibilità dell'IVA sugli acquisti, né alla deducibilità analitica dei costi afferenti l'attività, sostituita da quella forfettaria. Quest'ultima, in base al codice attività dei maestri di sci, rende imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del calcolo dei contributi previdenziali, una quota pari al 78% del fatturato annuo.

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