La Corte di Appello di Milano ha accolto integralmente la richiesta della Federazione, giudicando non concluso il nuovo contratto con Basic Italia prima del passaggio al brand milanese. Flavio Roda: "Il tentativo di danneggiare l'immagine della FISI oggi si ritorce contro coloro che l'hanno perpetrato".
Pienamente corretto l'operato della Federazione Italiana Sport Invernali e lo svolgimento della procedura di prelazione. Nessun contratto concluso con Kappa e legittimo il contratto con Armani, con gli atleti e i tecnici azzurri che continueranno a vestire Armani fino al 2026, con il culmine in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.
Questa in estrema sintesi la sentenza emessa (n. 2453/2024 – R.G. 886/2023) dalla Corte di Appello di Milano che ha accolto integralmente l'appello proposto dalla FISI, riformando la precedente sentenza di primo grado del Tribunale di Milano (risalente al febbraio 2023) e riconoscendo, quindi, la piena fondatezza di tutte le argomentazioni, della ricostruzione dei fatti e dei motivi di diritto sostenuti dalla Federazione di via Piranesi, nel caso che l'ha vista opposta a Basic Italia, proprietaria del marchio Kappa che ha vestito per tanti anni le nazionali italiane, sino alla querelle cominciata sostanzialmente nel 2021, prima che la FISI cominciasse il rapporto con Armani non ritenendo di aver concluso alcun nuovo accordo con il brand piemontese, che aveva contestato invece un diritto (e la successiva attuazione) sul prolungamento del contratto per il periodo successivo.
“FISI ha agito nel pieno e totale rispetto delle norme e dei contratti, in piena correttezza e buona fede, come espressamente statuito dalla sentenza di appello – si legge nella nota odierna - La procedura per consentire a Kappa (Basic Italia) l'esercizio del diritto di prelazione, relativamente alla eventuale stipula di un nuovo contratto di sponsorizzazione, è stata seguita ed esperita da FISI in totale aderenza alle norme e a quanto stabilito dal precedente contratto.
Kappa, terminate le negoziazioni, che non conducevano ad un accordo per l'eventuale rinnovo del contratto, ha sostenuto infondatamente che lo stesso si fosse comunque concluso, automaticamente; nessun nuovo contratto tra FISI e Basic può invece ritenersi essersi mai concluso per inequivoci comportamenti delle parti e motivi di diritto; il contratto poi sottoscritto tra FISI e Giorgio Armani s.p.a. è, dunque, pienamente legittimo, efficace e intangibile”.
Questa, in sintesi, la conclusione alla quale giunge la Corte di Appello di Milano, ponendo fine al lungo contenzioso legale che aveva agito per reclamare l'automatica conclusione di un nuovo contratto di sponsorizzazione e fornitura per le stagioni agonistiche 2022-2026. Contratto appunto, come chiarito dalla Corte di Appello di Milano, in verità mai stipulato né conclusosi tra le parti. I giudici della Corte di Appello, accogliendo le ragioni di fatto e di diritto prospettate dalla Federazione, hanno rilevato la correttezza dell'operato di FISI durante tutte le lunghe trattative intercorse con Kappa (anche dopo l'offerta di sponsorizzazione formulata da Armani), trattative che però, come detto, non hanno condotto alla stipula di un nuovo contratto con la società del Gruppo Basic, che ha vestito la Federazione fino al termine della stagione 2021-2022.
La sentenza di appello, pertanto, ha fugato definitivamente ogni dubbio anche sulla validità del contratto di sponsorizzazione e fornitura stipulato dalla FISI con Armani, che la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano aveva illegittimamente dichiarato inefficace.
“La Federazione è particolarmente lieta di poter considerare definito lo spiacevole contenzioso infondatamente instaurato da Basic-Kappa, intorno al quale sono state poi sollevate ingiuste e strumentali accuse a carico del Presidente e degli organi federali – precisano da via Piranesi - Il riconoscimento della piena legittimità e correttezza del proprio operato, del quale non ha mai dubitato, consente ora alla Federazione di concentrarsi con ancor maggiore serenità sui propri atleti e tecnici nazionali, chiamati a breve a rappresentare l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
Resta l'amarezza, tuttavia, per aver dovuto subire un procedimento giudiziario strumentale ed infondato e per l'uso mediatico che dello stesso è stato fatto per tentare di gettare ingiusto discredito sull'immagine e sulla reputazione della Federazione, anche nel tentativo di turbare la fase elettorale conclusasi con l'Assemblea Federale per il rinnovo delle cariche centrali del 15 ottobre 2022”.
Il Presidente Flavio Roda ha espresso grande soddisfazione: “Ho sempre confidato nel buon esito del procedimento giudiziario, in quanto consapevole della correttezza e della buona fede della Federazione nella impostazione e nella gestione di ogni propria attività e nei rapporti sia con Kappa che con Armani. L'operato della FISI è sempre stato esclusivamente orientato all'interesse degli atleti e dei tecnici, purché nel pieno rispetto della legge e dei terzi. Come ho già avuto modo di dire per commentare i numerosi, ingiustificati e strumentali attacchi, anche personali, che ho dovuto subire da molti durante la vicenda giudiziaria e sulla base di informazioni volutamente manipolate, bisogna avere la pazienza di aspettare che la giustizia faccia il suo corso, senza inutili proclami e strumentalizzazioni.
Il tentativo di danneggiare l'immagine della Federazione oggi si ritorce contro coloro che l'hanno perpetrato. Ad ogni modo oggi sono contento, perché un procedimento legale che andava a minare la serenità di tutti noi, che lavoriamo e ci impegniamo per il bene della Federazione, si è concluso favorevolmente, riconoscendo la piena legittimità del nostro operato e consentendoci, d'ora in avanti, di impegnarci esclusivamente sui prossimi importanti impegni sportivi, che culmineranno nei Giochi del 2026”.
L'avvocato della FISI, Giovanni Diotallevi, condivide con il Presidente la grande soddisfazione per la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano: “E' stata riconosciuta la piena fondatezza delle difese prospettate dalla Federazione fin dall'inizio del contenzioso: difese che già in un primo momento erano state integralmente accolte dal Tribunale di Milano, che in sede cautelare riteneva totalmente infondato il giudizio proposto da Kappa, salvo poi, sorprendentemente, sostenere esattamente il contrario nella sentenza di conclusione del primo grado.
La Corte di Appello ha poi accolto pienamente le ragioni e le argomentazioni da noi sostenute sin dall'inizio, ribaltando quindi la sentenza del Tribunale, in quanto affetta da numerosi profili di grave erroneità. Quella di oggi è una pronuncia importante se si pensa che una sentenza così gravemente erronea, come quella di primo grado, ha rischiato seriamente di paralizzare l'attività della FISI, a tutto ed esclusivo detrimento degli atleti impegnati a rappresentare lo sport italiano. Mi rende quindi particolarmente felice vedere accolte le nostre ragioni, chiarita l'infondatezza e la strumentalità dell'azione giudiziaria intentata nei confronti della FISI, ristabilita la verità dei fatti e riconosciuta la correttezza dell'operato della Federazione e della linea difensiva adottata in tutto il giudizio”.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
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Selva di Val Gardena | 78/79 | 50-50 cm |
Corvara in Badia | 44/48 | 40-50 cm |
La Thuile | 31/38 | 20-40 cm |
Breuil-Cervinia | 14/15 | 25-115 cm |
Madesimo | 10/11 | 20-30 cm |
Campitello di Fassa | 20/23 | 25-40 cm |
Bellamonte | 7/8 | 25-40 cm |
Folgarida | 22/24 | 20-65 cm |
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